ECM Educazione Continua in Medicina

Qual è il significato di “ECM”?

ECM è l’acronimo di “Educazione Continua in Medicina“, una definizione che incapsula l’essenza e l’obiettivo principale di questo sistema.

L’ECM è un programma obbligatorio di aggiornamento professionale che coinvolge tutti i lavoratori del settore sanitario, dai medici agli infermieri, ai tecnici, con l’intento di garantire che mantengano e migliorino costantemente le proprie competenze, in linea con l’evoluzione della scienza medica e delle tecnologie sanitarie.
Attraverso un sistema strutturato di crediti formativi, il sistema ECM promuove l’apprendimento continuo, assicurando che i professionisti della salute siano sempre al passo con le migliori pratiche cliniche, incrementando così la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

Il sistema ECM si pone quindi come strumento fondamentale per garantire l’aggiornamento professionale continuo dei lavoratori del settore sanitario, in conformità con le normative vigenti che ne disciplinano i contenuti, gli obblighi e le modalità di attuazione.

Il sistema ECM è infatti regolamentato dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, in particolare con il Decreto Legislativo n. 229 del 1999.

I crediti ECM: cosa sono e come funzionano

crediti ECM rappresentano l’unità di misura dell’apprendimento professionale nel sistema ECM, quantificando l’impegno formativo del professionista sanitario.

Ogni credito corrisponde, di norma, a un’ora di formazione e i professionisti sono tenuti ad accumulare un determinato numero di crediti in un ciclo triennale.

Questo sistema di crediti è progettato per assicurare che l’aggiornamento e l’acquisizione di nuove competenze avvengano in maniera strutturata e verificabile.

Il monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo formativo è affidato ai singoli professionisti, che devono raccogliere i crediti ECM necessari nel ciclo triennale.

Le istituzioni preposte, come l’Agenas e il CO.Ge.A.P.S., forniscono strumenti e piattaforme per la registrazione e la verifica dei crediti acquisiti, assicurando trasparenza e tracciabilità dell’intero processo.

Le modalità di formazione ECM

La formazione ECM può essere erogata attraverso diverse modalità, che includono:

  • Formazione residenziale, che comprende seminari, convegni, workshop e altre attività che prevedono la presenza fisica dei partecipanti. Essa è caratterizzata da un approccio interattivo e spesso multidisciplinare.
  • Formazione a Distanza (FAD), che utilizza piattaforme online per corsi e-learning, webinar e altre risorse digitali, consentendo un aggiornamento flessibile compatibile con gli impegni lavorativi.
  • Formazione sul Campo (FSC), che si svolge all’interno delle strutture sanitarie, sfruttando l’attività lavorativa quotidiana come occasione di apprendimento pratico e diretto.
  • Altre forme di ECM, le quali includono attività di ricerca scientifica, pubblicazioni, docenza in programmi ECM e la partecipazione a commissioni tecniche o gruppi di studio, riconosciute come opportunità formative.

Obblighi, esoneri ed esenzioni

L’obbligo di partecipazione alle attività ECM è previsto per tutti i professionisti sanitari, a partire dall’anno successivo all’iscrizione all’albo professionale.

Tuttavia, il sistema prevede specifiche condizioni di esonero e di esenzione.

È fondamentale che ogni professionista conosca tali condizioni per gestire al meglio il proprio percorso formativo.

Sia gli esoneri sia le esenzioni non avvengono in maniera automatica, ma devono essere richiesti dal professionista attraverso il portale Co.Ge.A.P.S., fornendo adeguata documentazione a supporto. Queste richieste, una volta inserite, vengono validate dall’Ordine di appartenenza.

In caso di sovrapposizione di periodi di esonero ed esenzione, si darà priorità agli esoneri, se più favorevoli al professionista.

Gli esoneri e le esenzioni nascono quindi come strumenti flessibili che rispondono alla necessità di bilanciare l’obbligo formativo ECM con le circostanze personali e professionali dei sanitari, assicurando che il sistema ECM rimanga equo e sostenibile, senza penalizzare chi si trova in situazioni particolari.

Vediamo di seguito le specificità di ciascuno.

Esoneri

Gli esoneri sono previsti per quei periodi di formazione accademica o professionale che, pur svolgendosi durante l’esercizio dell’attività professionale, sono ritenuti di per sé contributi validi all’aggiornamento continuo del professionista, senza che questo comporti un’interruzione della pratica professionale.

I casi di esonero comprendono:

  • Formazione accademica avanzata, come lauree triennali, specialistiche, magistrali, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello che erogano almeno 60 CFU/anno, oltre a corsi di perfezionamento che soddisfano requisiti simili.
  • Corsi di formazione specifica, che includono la formazione specifica in medicina generale e la specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi.
  • Formazione professionale avanzata, attraverso corsi di formazione manageriale secondo l’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione, corsi per il rilascio dell’attestato di micologo, corsi sull’agopuntura, fitoterapia e omeopatia, e ulteriori corsi universitari accreditati attinenti alla professione sanitaria.

L’esonero riduce l’obbligo formativo individuale ma non attribuisce crediti ECM direttamente; tuttavia, eventuali crediti acquisiti nei periodi di esonero contano ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Esenzioni

Le esenzioni, invece, si applicano in circostanze che comportano un’interruzione dell’attività professionale.

Queste includono:

  • situazioni familiari – congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio, adozione e affidamento preadottivo, assistenza ai figli portatori di handicap;
  • motivi personali e professionali – aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, permesso retribuito per gravi patologie, assenza per malattia, richiamo alle armi o missioni all’estero/Italia, aspettativa per incarichi direttivi o per cariche pubbliche elettive, aspettativa per cooperazione internazionale o per motivi sindacali;
  • situazioni particolari – congedo straordinario per assistenza a familiari disabili (legge 104/1992) e professionisti in pensione che esercitano saltuariamente.

Le esenzioni comportano una sospensione temporanea dall’obbligo ECM.

I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

Quali sono i provider accreditati

I crediti nell’ambito del sistema dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) possono essere erogati solo da enti specificamente riconosciuti e accreditati.

I provider ECM a erogare corsi ECM sono entità riconosciute dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, operante presso l’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che hanno il compito di progettare, organizzare ed erogare attività formative destinate ai professionisti del settore sanitario.

Tra questi provider possiamo includere:

  • Università e facoltà universitarie
  • Istituti scientifici del Servizio Sanitario Nazionale
  • Società scientifiche e associazioni professionali
  • Ordini e Collegi delle professioni sanitarie
  • Fondazioni a carattere scientifico
  • Case editrici scientifiche
  • Enti pubblici e privati.

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Accreditamento ECM: 16 crediti

Mancata acquisizione dei crediti formativi

La mancata acquisizione dei crediti formativi ECM, entro il termine del ciclo triennale previsto dalla normativa, rappresenta una situazione di inadempimento che può avere conseguenze significative per il professionista sanitario.

La formazione continua in medicina è, infatti, un obbligo legale, oltre che un imperativo etico, volto a garantire l’aggiornamento costante delle competenze professionali in linea con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La normativa ECM prevede che ogni professionista sanitario debba acquisire un numero minimo di crediti formativi in un determinato arco temporale, solitamente un triennio.

Nel caso in cui un professionista non soddisfi tale requisito, si espone a una serie di ripercussioni disciplinari, che possono variare a seconda del regolamento interno dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza.

Queste sanzioni possono includere l’ammonizione, la sospensione temporanea dall’albo professionale, fino a misure più severe in casi di reiterato inadempimento.

È importante sottolineare che la sospensione dall’albo implica l’impossibilità di esercitare la professione, con ovvie conseguenze sulla carriera e sull’attività lavorativa del professionista interessato.

Inoltre, la mancata acquisizione dei crediti ECM può influire negativamente sulla valutazione delle competenze professionali del sanitario, incidendo sulla sua reputazione all’interno della comunità medica e, potenzialmente, sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

È quindi essenziale che i professionisti sanitari prendano atto dell’importanza di adempiere ai propri obblighi formativi, pianificando con attenzione la propria formazione continua e sfruttando le opportunità di esonero ed esenzione previste dalla normativa, quando applicabili.

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